Art. 7.
(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

      «1-bis. In ciascuna lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati».